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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il fine del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore_digitale nei quali sono presenti gatekeeper ( controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali.

2.   Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio.

3.   Il presente regolamento non si applica ai mercati relativi a:

a)

le reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972;

b)

i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, diversi da quelli relativi ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

4.   Per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2018/1972, il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri e le competenze conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti in virtù dell'articolo 61 di tale direttiva.

5.   Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi ai gatekeeper per mezzo di leggi, regolamenti o misure amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre obblighi alle imprese, comprese le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base, per questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché tali obblighi siano compatibili con il diritto dell'Unione e non derivino dal fatto che le imprese pertinenti hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

6.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione:

a)

delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante;

b)

delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono all'imposizione di ulteriori obblighi ai gatekeeper; e

c)

del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (23) e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni.

7.   Le autorità nazionali non adottano decisioni che sono in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione sulla base dei principi di cui agli articoli 37 e 38.

Articolo 3

Designazione dei gatekeeper

1.   Un' impresa è designata come gatekeeper se:

a)

ha un impatto significativo sul mercato interno;

b)

fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e

c)

detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

2.   Si presume che un' impresa soddisfi i rispettivi requisiti di cui al paragrafo 1:

a)

in relazione al paragrafo 1, lettera a), se raggiunge un fatturato annuo nell'Unione pari o superiore a 7,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o se la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a 75 miliardi di EUR nell'ultimo esercizio finanziario, e se essa fornisce lo stesso servizio_di_piattaforma_di_base in almeno tre Stati membri;

b)

in relazione al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che, nell'ultimo esercizio finanziario, annovera almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell'Unione, e almeno 10 000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell'Unione, identificati e calcolati conformemente alla metodologia e agli indicatori di cui all'allegato;

c)

in relazione al paragrafo 1, lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

3.   Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione senza indugio e in ogni caso entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base dell' impresa che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). Ogniqualvolta un ulteriore servizio_di_piattaforma_di_base fornito dall' impresa precedentemente designata come gatekeeper raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), tale impresa ne dà notifica alla Commissione entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie.

Se l' impresa che fornisce il servizio_di_piattaforma_di_base non dà notifica alla Commissione a norma del primo comma del presente paragrafo e non fornisce entro il termine fissato dalla Commissione nella richiesta di informazioni a norma dell'articolo 21 tutte le informazioni pertinenti necessarie affinché la Commissione designi l' impresa interessata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione ha ancora facoltà di designare tale impresa come gatekeeper, sulla base delle informazioni a sua disposizione.

Se l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base soddisfa la richiesta di informazioni a norma del secondo comma del presente paragrafo o se le informazioni sono fornite allo scadere del termine di cui a tale comma, la Commissione applica la procedura di cui al paragrafo 4.

4.   La Commissione designa come gatekeeper, senza indebito ritardo e al più tardi entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2.

5.   L' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base può presentare, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui al paragrafo 2, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio_di_piattaforma_di_base, essa non soddisfa i requisiti elencati al paragrafo 1.

Se ritiene che le argomentazioni presentate a norma del primo comma dall' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non siano sufficientemente fondate, in quanto non mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può respingerle entro il termine di cui al paragrafo 4, senza avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Se l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base presenta tali argomentazioni sufficientemente fondate, mettendo manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, nonostante il primo comma del presente paragrafo, entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Qualora giunga alla conclusione che l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non è stata in grado di dimostrare che i pertinenti servizi di piattaforma di base da essa forniti non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione designa tale impresa come gatekeeper secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento precisando la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 del presente articolo sono raggiunte e per adeguare periodicamente tale metodologia, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e di mercato.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per modificare il presente regolamento aggiornando la metodologia e l'elenco degli indicatori riportato nell'allegato.

8.   La Commissione designa come gatekeeper, secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

A tal fine la Commissione tiene conto di alcuni o di tutti i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base in esame:

a)

le dimensioni, compresi fatturato e capitalizzazione di mercato, le attività e la posizione di tale impresa;

b)

il numero di utenti commerciali che utilizzano il servizio_di_piattaforma_di_base per raggiungere gli utenti finali e il numero di utenti finali;

c)

gli effetti di rete e i vantaggi basati sui dati, in particolare in relazione all'accesso a dati personali o non personali e alla raccolta di tali dati da parte dell' impresa o alle capacità di analisi di quest'ultima;

d)

eventuali effetti di scala e in termini di portata di cui usufruisce l' impresa, anche per quanto riguarda i dati, e, ove pertinente, le sue attività al di fuori dell'Unione;

e)

il lock-in degli utenti commerciali o degli utenti finali, compresi i costi del passaggio ad altri fornitori e i pregiudizi comportamentali che riducono la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di cambiare fornitore o ricorrere al multihoming;

f)

una struttura aziendale conglomerata o l'integrazione verticale di tale impresa, che consenta per esempio all' impresa di praticare sovvenzioni incrociate, combinare dati da diverse fonti o sfruttare la propria posizione dominante; o

g)

altre caratteristiche strutturali aziendali o del servizio.

Nell'effettuare tale valutazione a norma del presente paragrafo, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi in relazione agli elementi elencati nel secondo comma, comprese eventuali concentrazioni previste con un'altra impresa che fornisce servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore_digitale o che consente la raccolta di dati.

Se un' impresa che fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che non raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa, e se tale mancata conformità persiste dopo che l' impresa è stata invitata a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione può designare tale impresa come gatekeeper sulla base dei fatti a disposizione della Commissione.

9.   In relazione a ciascuna impresa designata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 o 8, la Commissione elenca nella decisione di designazione i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito di tale impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

10.   Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio_di_piattaforma_di_base nell'elenco della decisione di designazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 8

Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper

1.   Il gatekeeper garantisce e dimostra l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Le misure attuate dal gatekeeper per garantire la conformità a tali articoli sono efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e del pertinente obbligo. Il gatekeeper garantisce che l'attuazione di tali misure sia conforme al diritto applicabile, in particolare al regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva 2002/58/CE, alla legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, nonché ai requisiti di accessibilità.

2.   Di propria iniziativa o su richiesta di un gatekeeper conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'articolo 20.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifica le misure che il gatekeeper interessato deve attuare per garantire un'osservanza effettiva degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7. Tale atto di esecuzione è adottato entro sei mesi dall'apertura di un procedimento a norma dell'articolo 20 secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Quando il procedimento è avviato di propria iniziativa per elusione ai sensi dell'articolo 13, tali misure possono riguardare gli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3.   Un gatekeeper può richiedere che la Commissione avvii un processo al fine di determinare se le misure che tale gatekeeper intende attuare o ha attuato per garantire la conformità agli articoli 6 e 7 siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche del gatekeeper. È a discrezione della Commissione decidere se avviare tale processo, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e buona amministrazione.

Nella sua richiesta, il gatekeeper presenta una richiesta motivata per spiegare le misure che intende attuare o che ha attuato. Il gatekeeper fornisce inoltre una versione non riservata della sua richiesta motivata che può essere condivisa con terzi a norma del paragrafo 6.

4.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 29, 30 e 31.

5.   Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica al gatekeeper le proprie constatazioni preliminari entro tre mesi dall'apertura del procedimento di cui all'articolo 20. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

6.   Per consentire efficacemente ai terzi interessati di presentare osservazioni, la Commissione pubblica, all'atto della comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 5 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e delle misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

7.   Nello specificare le misure di cui al paragrafo 2, la Commissione garantisce che le misure siano efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e del pertinente obbligo, e proporzionate nelle circostanze specifiche relative al gatekeeper e al servizio in questione.

8.   Ai fini della specifica degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafi 11 e 12, la Commissione valuta altresì se le misure previste o attuate garantiscano che non sussista un ulteriore squilibrio in termini di diritti e obblighi per gli utenti commerciali e che le misure stesse non conferiscano al gatekeeper un vantaggio sproporzionato rispetto al servizio fornito da quest'ultimo agli utenti commerciali.

9.   Per quanto riguarda i procedimenti ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, decidere di riaprirli se:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; o

b)

la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti; o

c)

le misure specificate nella decisione non sono efficaci.

Articolo 9

Sospensione

1.   Qualora il gatekeeper dimostri in una richiesta motivata che l'osservanza di un obbligo specifico di cui agli articoli 5, 6 o 7 relativo a un servizio_di_piattaforma_di_base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica della sua attività nell'Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione recante la sua decisione di sospendere in via eccezionale, in tutto o in parte, l'obbligo specifico di cui a tale richiesta motivata («decisione di sospensione»). In tale atto di esecuzione la Commissione motiva la propria decisione di sospensione individuando le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione. Tale atto di esecuzione è limitato nella misura e per la durata necessarie a far fronte a tale minaccia alla redditività del gatekeeper. La Commissione si prefigge di adottare detto atto di esecuzione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la sua decisione di sospensione con cadenza annua, a meno che nella decisione non sia specificato un intervallo più breve. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.

3.   Nei casi urgenti la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione di un obbligo specifico di cui al paragrafo 1 in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma di tale paragrafo. Tale richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.

4.   Nel valutare la richiesta di cui ai paragrafi 1 e 3, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi, in particolare le PMI e i consumatori. La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 10

Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica

1.   La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può adottare un atto di esecuzione recante la sua decisione di esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5, 6 o 7 in relazione a un servizio_di_piattaforma_di_base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo («decisione di esenzione»). La Commissione adotta la decisione di esenzione entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa e fornisce una dichiarazione motivata che illustra i motivi dell'esenzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   In caso di esenzione concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la decisione di esenzione se i motivi che giustificavano l'esenzione non sussistono più o perlomeno con cadenza annuale. A seguito di tale riesame, la Commissione revoca in toto o in parte l'esenzione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.

3.   Un'esenzione a norma del paragrafo 1 può essere concessa soltanto per motivi di salute pubblica o sicurezza pubblica.

4.   Nei casi urgenti, la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione di un obbligo specifico di cui al paragrafo 1 in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma di tale paragrafo. Tale richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.

5.   Nel valutare la richiesta di cui ai paragrafi 1 e 4, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sui motivi di cui al paragrafo 3, nonché degli effetti sul gatekeeper interessato e su terzi. La Commissione può subordinare la sospensione a condizioni e obblighi al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli obiettivi perseguiti dai motivi di cui al paragrafo 3 e gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 11

Relazioni

1.   Entro sei mesi dalla designazione a norma dell'articolo 3, e conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, il gatekeeper trasmette alla Commissione una relazione nella quale descrive in modo dettagliato e trasparente le misure che ha attuato per garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2.   Entro il termine di cui al paragrafo 1, il gatekeeper pubblica e trasmette alla Commissione una sintesi non riservata di tale relazione.

Il gatekeeper aggiorna la relazione e la sintesi non riservata con cadenza almeno annuale.

La Commissione rende disponibile sul proprio sito web un link con cui accedere a detta sintesi non riservata.

Articolo 12

Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

2.   L'ambito di applicazione di un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 1 è limitato a:

a)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi di piattaforma di base ad altri servizi di piattaforma di base elencati all'articolo 2, punto 2);

b)

estendere un obbligo che va a beneficio di determinati utenti commerciali o utenti finali affinché altri utenti commerciali o utenti finali possano beneficiarne;

c)

specificare la modalità di esecuzione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 al fine di garantire l'effettiva osservanza di tali obblighi;

d)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base ad altri servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base;

e)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati tipi di dati affinché si applichi anche ad altri tipi di dati;

f)

aggiungere ulteriori condizioni nel caso in cui un obbligo imponga determinate condizioni al comportamento di un gatekeeper; o

g)

applicare un obbligo che disciplina la relazione tra diversi servizi di piattaforma di base del gatekeeper alla relazione tra un servizio_di_piattaforma_di_base e altri servizi del gatekeeper.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle funzionalità di base di cui all'articolo 7, paragrafo 2, aggiungendo o eliminando funzionalità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 7 specificando le modalità di esecuzione di tali obblighi al fine di garantirne l'effettiva osservanza. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati detti obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.

5.   Si ritiene che una pratica ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 limiti la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o sia sleale nei seguenti casi:

a)

detta pratica è stata adottata da un gatekeeper e può ostacolare l'innovazione e limitare la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali in quanto:

i)

incide o rischia di incidere sulla contendibilità di un servizio_di_piattaforma_di_base o di altri servizi nel settore_digitale in maniera duratura a causa della creazione o del rafforzamento di barriere all'ingresso per altre imprese o espandersi come fornitori di un servizio_di_piattaforma_di_base o di altri servizi nel settore_digitale; o

ii)

impedisce ad altri operatori di avere lo stesso accesso del gatekeeper a un input chiave; o

b)

si è venuto a creare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali e il gatekeeper trae un vantaggio dagli utenti commerciali che non è proporzionato al servizio fornito da tale gatekeeper a tali utenti commerciali.

Articolo 13

Antielusione

1.   Un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non segmenta, divide, suddivide, frammenta o separa tali servizi mediante mezzi contrattuali, commerciali, tecnici o di qualsiasi altro tipo per eludere le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Nessuna di tali pratiche dell' impresa impedisce alla Commissione di designarla come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se sospetta che un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base metta in atto una pratica di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere a tale impresa tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se l' impresa interessata abbia messo in atto detta pratica.

3.   Il gatekeeper garantisce la piena ed effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

4.   Il gatekeeper non adotta alcun comportamento che pregiudichi l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7, indipendentemente dal fatto che si tratti di un comportamento di natura contrattuale, commerciale o tecnica, o di qualsiasi altra natura, o consistente nell'utilizzo di tecniche comportamentali o della progettazione di interfacce.

5.   Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta, il trattamento, l'utilizzo in modo incrociato e la condivisione dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove tale consenso sia richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell' utente_commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi.

6.   Il gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5, 6 e 7 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile, anche offrendo scelte all' utente_finale in maniera non neutrale oppure compromettendo l'autonomia, il processo decisionale o la libera scelta degli utenti finali o degli utenti commerciali attraverso la struttura, la progettazione, la funzione o le modalità di funzionamento di un'interfaccia utente o di una parte della stessa.

7.   Qualora il gatekeeper eluda o tenti di eludere uno degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 secondo una delle modalità descritte ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'articolo 20 e adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, al fine di specificare le misure che il gatekeeper deve attuare.

8.   Il paragrafo 6 del presente articolo lascia impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 29, 30 e 31.

Articolo 16

Avvio di un'indagine di mercato

1.   Quando intende procedere a un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19, la Commissione adotta una decisione di avvio di un'indagine di mercato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine in conformità del presente regolamento prima di avviare un'indagine di mercato a norma di tale paragrafo.

3.   La decisione di cui al paragrafo 1 indica:

a)

la data di avvio dell'indagine di mercato;

b)

la descrizione della questione oggetto dell'indagine di mercato;

c)

le finalità dell'indagine di mercato.

4.   La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava una decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19; o

b)

la decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   La Commissione può chiedere a una o più autorità nazionali competenti di assisterla nella sua indagine di mercato.

Articolo 18

Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica

1.   La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper si sia reso responsabile di inosservanza sistematica. La Commissione conclude tale indagine di mercato entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente uno o più obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 e ha mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che impone a tale gatekeeper qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato e necessario per garantire l'effettivo rispetto del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Il rimedio imposto in conformità del paragrafo 1 del presente articolo può includere, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'equità e la contendibilità influenzate dall'inosservanza sistematica, il divieto, per un periodo limitato, che il gatekeeper possa avviare una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 riguardante i servizi di piattaforma di base o gli altri servizi forniti nel settore_digitale o servizi che consentano la raccolta di dati interessati dall'inosservanza sistematica.

3.   Si considera che un gatekeeper abbia violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza, a norma dell'articolo 29, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di otto anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo.

4.   La Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). La Commissione spiega nelle sue constatazioni preliminari se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati.

5.   Per consentire ai terzi interessati di presentare efficacemente osservazioni, la Commissione pubblica, contestualmente alla comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 4 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e dei rimedi che sta valutando di imporre. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

6.   Qualora intenda adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo rendendo vincolanti gli impegni che il gatekeeper offre di assumersi in conformità dell'articolo 25, la Commissione pubblica una sintesi non riservata del caso e del contenuto principale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni entro un arco temporale ragionevole fissato dalla Commissione.

7.   Nel corso dell'indagine di mercato, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve presentare le sue constatazioni preliminari o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi.

8.   Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte del gatekeeper dei suoi obblighi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione riesamina periodicamente i rimedi imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di una nuova indagine di mercato, rileva che non sono efficaci.

Articolo 20

Apertura di procedimenti

1.   Se intende aprire procedimenti in vista di un'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 8, 29 e 30, la Commissione adotta una decisione di apertura di un procedimento.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine a norma del presente regolamento prima di aprire procedimenti a norma di detto paragrafo.

Articolo 23

Poteri di effettuare ispezioni

1.   Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può effettuare tutte le ispezioni necessarie nei confronti di un' impresa o associazione di imprese.

2.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere alle ispezioni dispongono dei seguenti poteri:

a)

accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;

b)

esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;

c)

prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

d)

richiedere all' impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali dell' impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito, come anche di verbalizzare o documentare i chiarimenti forniti mediante qualsiasi mezzo tecnico;

e)

apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento;

f)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell' impresa o dell'associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte mediante qualsiasi mezzo tecnico.

3.   Per effettuare ispezioni, la Commissione può richiedere l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, nonché l'assistenza dell'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

4.   Nel corso delle ispezioni la Commissione, i revisori o gli esperti da essa nominati e l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione possono chiedere all' impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e ai comportamenti commerciali dell' impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito. La Commissione e i revisori o gli esperti da essa nominati e l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione possono rivolgere domande a qualsiasi rappresentante o membro del personale.

5.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le ammende previste dall'articolo 30 applicabile qualora i libri e gli altri documenti connessi all'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e le risposte fornite alle domande poste a norma dei paragrafi 2 e 4 siano inesatte o fuorvianti. In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione avvisa dell’ispezione l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nel cui territorio deve essere compiuto.

6.   Le imprese o associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi a ispezioni disposte mediante una decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio e indica le ammende e le penalità di mora previste rispettivamente agli articoli 30 e 31 nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

7.   I funzionari dell'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione nonché le persone autorizzate o nominate da detta autorità prestano attivamente assistenza, su richiesta di tale autorità o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Dispongono a tal fine dei poteri definiti ai paragrafi 2 e 4.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un' impresa o associazione di imprese si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare l'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità di contrasto equivalente.

9.   Se l'assistenza di cui al paragrafo 8 del presente articolo richiede, ai sensi della legislazione nazionale, l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, la Commissione o l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, o i funzionari autorizzati da tali autorità richiedono tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

10.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale verifica l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di fornire chiarimenti dettagliati, in particolare in merito ai motivi per i quali la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento nonché alla gravità della presunta violazione e alla natura del coinvolgimento dell' impresa interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.

Articolo 26

Monitoraggio degli obblighi e delle misure

1.   La Commissione adotta i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e delle decisioni adottate a norma degli articoli 8, 18, 24, 25 e 29. Tali provvedimenti possono comprendere in particolare l'imposizione dell'obbligo per il gatekeeper di conservare tutti i documenti ritenuti pertinenti per valutare l'attuazione e il rispetto di tali obblighi e decisioni.

2.   I provvedimenti adottati a norma del paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, nonché di funzionari designati dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, che assistano la Commissione ai fini del monitoraggio di obblighi e misure e le forniscano consulenze o conoscenze specifiche.

Articolo 34

Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

1.   Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29 e 30 e dell'articolo 31, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all' impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito:

a)

alle constatazioni preliminari della Commissione, compresi gli addebiti sui quali quest'ultima si basa; e

b)

alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

2.   I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare alla Commissione le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

3.   La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle constatazioni preliminari, comprese le questioni su cui la Commissione ha sollevato obiezioni, in merito alle quali i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di esprimersi.

4.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa dei gatekeeper, delle imprese o delle associazioni di imprese in questione. Essi hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. In caso di disaccordo tra le parti, la Commissione può adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza fra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

Articolo 36

Segreto d'ufficio

1.   Le informazioni raccolte a norma del presente regolamento sono utilizzate ai fini del presente regolamento.

2.   Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14 sono utilizzate ai fini del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 139/2004 e delle norme nazionali sulle concentrazioni.

3.   Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 15 sono utilizzate ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 2016/679.

4.   Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 38, 39, 41 e 43, la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

Articolo 38

Cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza

1.   La Commissione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, collaborano e si scambiano informazioni sulle rispettive azioni di esecuzione attraverso la rete europea della concorrenza (ECN). Esse hanno il potere di comunicarsi reciprocamente qualsiasi informazione concernente un elemento di fatto o di diritto, comprese le informazioni riservate. Qualora l'autorità competente non sia membro dell'ECN, la Commissione adotta le disposizioni necessarie per la cooperazione e lo scambio di informazioni sui casi riguardanti l'applicazione del presente regolamento e l'applicazione delle norme nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 6, da parte di tali autorità. La Commissione può stabilire tali disposizioni in un atto di esecuzione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera l).

2.   Qualora un'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, intenda avviare un'indagine sui gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, tale autorità informa la Commissione per iscritto della prima misura formale di indagine, prima dell'avvio di tale misura o immediatamente dopo di esso. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali competenti degli altri Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

3.   Qualora un'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, intenda imporre obblighi ai gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, tale autorità comunica alla Commissione, al più tardi 30 giorni prima della sua adozione, il progetto di misura indicandone i motivi. Nel caso di misure provvisorie, l'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, comunica alla Commissione il progetto di misure previste quanto prima e al più tardi immediatamente dopo l'adozione di tali misure. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali competenti degli altri Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

4.   I meccanismi di informazione di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni previste ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni.

5.   Le informazioni scambiate a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono scambiate e utilizzate unicamente ai fini del coordinamento dell'applicazione del presente regolamento e delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

6.   La Commissione può chiedere alle autorità nazionali competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di sostenere le sue indagini di mercato a norma del presente regolamento.

7.   Se dotata della competenza e dei poteri di indagine previsti a tal fine dal diritto nazionale, un'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, può, di sua iniziativa, svolgere nel suo territorio un'indagine su un caso di possibile non conformità agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Prima di adottare la prima misura formale di indagine, tale autorità ne informa la Commissione per iscritto.

L'apertura, da parte della Commissione, di un procedimento a norma dell'articolo 20 preclude alle autorità nazionali competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, la possibilità di condurre tale indagine o determina la sua conclusione qualora essa sia già in corso. Tali autorità riferiscono alla Commissione in merito ai risultati dell'indagine al fine di sostenere la Commissione nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 41

Richiesta di un'indagine di mercato

1.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un' impresa debba essere designata come gatekeeper.

2.   Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 18 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un gatekeeper abbia sistematicamente violato uno o più degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e abbia mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di procedere a un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che:

a)

uno o più servizi del settore_digitale debbano essere aggiunti all'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2); o

b)

una o più pratiche non siano affrontate in maniera efficace dal presente regolamento e potrebbero limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o essere sleali.

4.   Gli Stati membri presentano prove a sostegno delle loro richieste a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Per le richieste a norma del paragrafo 1 ter, tali prove possono includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o componenti di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano attuate nel contesto di servizi di piattaforma esistenti o in altro modo.

5.   Entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta a norma del presente articolo, la Commissione valuta se vi siano motivi ragionevoli per avviare un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, 2 o 3. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione.

Articolo 44

Pubblicazione delle decisioni

1.   La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma degli articoli 3 e 4, dell'articolo 8, paragrafo 2, degli articoli 9, 10, da 16 a 20 e 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, e degli articoli 29, 30 e 31. La pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate.

2.   La pubblicazione tiene conto del legittimo interesse dei gatekeeper o dei terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.

Articolo 46

Disposizioni di esecuzione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:

a)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3;

b)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7;

c)

le modalità operative e tecniche per attuare l' interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7;

d)

la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3;

e)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10;

f)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11;

g)

la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti;

h)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15;

i)

le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29;

j)

le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34;

k)

le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34;

l)

le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e

m)

le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera m), del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3.   Prima dell'adozione di qualsivoglia atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine, che non può essere inferiore a un mese.

Articolo 53

Riesame

1.   Entro il 3 maggio 2026, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   Le valutazioni analizzano se siano stati raggiunti gli obiettivi del presente regolamento di garantire mercati equi e contendibili e valutano il suo impatto sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali. La Commissione valuta inoltre se l'ambito di applicazione dell'articolo 7 possa essere esteso ai servizi di social network online.

3.   Scopo delle valutazioni è stabilire se è necessario modificare norme, anche relative all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), agli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e alla loro applicazione, per garantire che i mercati digitali in tutta l'Unione siano equi e contendibili. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta le misure opportune, che possono includere proposte legislative.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.


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